Un nuovo Ordine un po’ … arrugginito la Corona di Ferro

Recentemente è apparso su Internet il sito ufficiale di un’organizzazione che pomposamente si intitola Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro del Regno Italico, la quale pretende non solo di essere la legittima continuazione dell’Ordine omonimo istituito da Napoleone, ma di essere stata convertita dallo stesso Bonaparte in un soggetto non territoriale di diritto internazionale “come l’Ordine di Malta”, nonché di avere ricevuto dall’Imperatore il diritto di creare “Baroni e Conti dell’Impero”.

Sul sito stesso è pubblicato un lungo scritto sulla storia del sedicente (ovvero “che si chiama da sé”) Ordine, più che altro una fanta-storia che, a chiunque abbia elementari conoscenze della storia e del diritto, non può che sembrare “assolutamente inverosimile”, per usare le parole usate dal Gran Cancelliere della Legion d’Onore. Come ben noto un “…Ordine sotto la denominazione di Ordine della Corona di ferro” fu istituito da Napoleone Bonaparte quale Re d’Italia il 5 giugno del 1808, con lo scopo di “.. assicurare con dei contrassegni di onore una degna ricompensa ai servizi resi alla Corona tanto nella carriera delle Armi, che in quella dell’Amministrazione, della Magistratura, delle Lettere, e delle Arti..”.

Come ben si vede, si trattava di un ordine di merito, chiaramente statale e non dinastico, il cui Gran Magistero si sarebbe dovuto trasmettere ai successori di Napoleone sul trono d’Italia (art. LXI). I ruoli completi dell’Ordine dalla fondazione fino al crollo del Regno d’Italia sono riprodotti, assieme agli elenchi di tutti i titolati napoleonici nel fondamentale Insegne e Simboli di Giacomo Carlo Bascapè e Marcello Del Piazzo, edito a Roma nel 1983, opera monumentale che costituisce la più completa fonte sulla legislazione nobiliare e cavalleresca bonapartiana.

Successivamente con il VII Statuto Costituzionale del 21 settembre 1808 Napoleone riprodusse nel Regno Italico il complesso sistema di titoli e ricompense che aveva già emanato in Francia, e con l’art. 12 stabilì che “I Dignitari, i Commendatori ed i Cavalieri dell’Ordine della Corona di Ferro potranno trasmettere il titolo di Cavaliere alla loro discendenza diretta e legittima, naturale o adottiva, per ordine di primogenitura, presentandosi davanti al Guardasigilli al fine di ottenere le Nostre lettere patenti, e giustificando una rendita netta di 3000 lire”, così come già aveva stabilito con per gli insigniti della Legion d’Onore. Gli insigniti della Corona di Ferro avevano cioè il diritto di usare la qualifica personale di Cavaliere nonché lo jus petendi, il diritto di chiedere tramite il Guardasigilli un vero e proprio titolo trasmissibile che veniva concesso dall’Imperatore con delle lettere patenti.

E’ appena il caso di notare che una cosa erano i Dignitari della Corona di Ferro, tutt’altra cosa erano invece i Grandi Dignitari dell’Impero ossia, il Grande Non mancate alla presentazione della A.T.M.S.I. Sabato 23 febbraio Elettore (Giuseppe Bonaparte), l’Arcicancelliere dell’Impero (Cambacérès, poi Eugenio di Beauharnais nel 1805), l’Arcitresoriere (Lebrun), il Gran Connestabile (Luigi Bonaparte) ed il Grand’Ammiraglio (Murat dopo il 1805). Successivamente, divenuti Re i due Bonaparte, furono create nel 1807 le dignità di Vice Grande Elettore (Talleyrand) e Vice Connestabile (Berthier), nel 1808 quella di Governatore generale dei dipartimenti transalpini (Borghese) e nel 1810 quella di Governatore generale dei dipartimenti di Olanda (Lebrun). Solo i Grandi Dignitari dell’Impero ricevettero il titolo di Principe ed il trattamento di Altezza. Furono rilasciate solo due lettere patenti per il titolo di Cavaliere del Regno, in favore rispettivamente di Brivio, della Congregazione di Carità di Milano, e Paltrinieri, Primo Presidente della Corte Civile e Criminale del Mincio. Infatti, da una rapida lettura dell’Elenco Storico della Nobiltà Italiana edito dal S. M. O. di Malta sulla base degli elenchi ufficiali e del Libro d’Oro della Nobiltà del Regno d’Italia, non risulta che alcuna famiglia italiana abbia ottenuto il riconoscimento di Cavaliere del Regno Italico.

Del resto bisogna considerare da un lato che 3000 lire di rendita annua erano una somma notevole, dall’altro che quanti potevano vantare un simile patrimonio spesso erano stati insigniti di titoli superiori da Napoleone stesso.
Tramontata la grande epopea napoleonica, venuto meno il Regno d’Italia, cessarono ovviamente i conferimenti dell’Ordine della Corona di Ferro ed infatti nessuna pubblicazione di storia o di ordini cavallereschi ha mai sostenuto in passato la sopravvivenza di un’istituzione che -per la propria natura di onorificenza statale- non poteva continuare ad esistere dopo la scomparsa del Regno d’Italia. I sostenitori dell’attuale Ordine affermano, senza offrirne alcuna prova che “.. il 4 aprile 1814, due giorni prima della sua abdicazione a Fontainebleau, Napoleone, allora a tutti gli effetti imperatore dei Francesi e Re d’Italia, comunicava al Gran Cancelliere della Corona di Ferro che intendeva trasformare quest’Ordine da cavalleresco-nobiliare in ORDINE SOVRANO, trasferendogli, per il periodo della sua previsibile forzata assenza, la (sic!) Fons Honorum del Regno d’Italia riguardo la nomina dei Cavalieri dell’Impero e l’elaborazione dei loro stemmi nobiliari, e perché fosse il custode dei diritti araldico-nobiliari del Regno d’Italia nei probabili mesi di sconvolgimento politico che sarebbero seguiti alla sua abdicazione”.
Questa affermazione, che come detto non trova conforto in alcuna prova documentale autentica, contiene non pochi errori.

Innanzitutto Napoleone in tale data non era più Imperatore dei Francesi, poiché il Senato di Parigi lo aveva dichiarato tiranno e lo aveva proclamato decaduto con tutta la sua stirpe dal trono di Francia.
Che l’Ordine della Corona di Ferro avesse natura “cavalleresco-nobiliare” non è vero, la nobiltà non era né requisito per l’ammissione né conseguenza della stessa, giacché la nomina a Cavaliere della Corona di Ferro non dava propriamente la nobiltà. Si può notare poi, su in piano linguistico, che la fons honorum non è un bene materiale ma una qualità personale, che pertanto Napoleone ERA fons honorum. Lo jus honorum -come ben noto- è un diritto indisponibile derivante dal godimento della Sovranità: anche volendo Napoleone non avrebbe potuto validamente alienarlo a terzi.
Il concetto di “Ordine Sovrano” è moderno e comincia a farsi strada dopo il Concilio di Vienna per indicare la particolare posizione giuridica dell’Ordine di Malta: Napoleone a causa del proprio retaggio culturale di certo non poteva avere in mente un’idea simile. Infine non si vede perché avrebbe dovuto concedere ad un Ordine italiano la facoltà di nominare Cavalieri dell’Impero francese. Secondo gli stessi responsabili del moderno “Ordine” Napoleone avrebbe nuovamente confermato questo suo proposito il 20 novembre 1814, dall’Isola d’Elba in cui era stato confinato, conferendo al Generale Conte Achille Fontanelli il “..Gran Cancellierato dell’Ordine col titolo di Bali in sostituzione del Gran Cancelliere, Conte Marescalchi…” e confermando “..in quanto sovrano in carica, lo status di Ordine Sovrano all’Ordine della Corona di Ferro, trasmettendogli per il momento anche la fons honorum per la nomina dei Baroni e Conti del Regno d’Italia a lui già appartenente ed al momento vacante”.

Caso strano, di questa nomina non si trova menzione in nessuna delle biografie riguardanti il Marchese Fontanelli. E’ evidente, però, che in tale data Napoleone non poteva più disporre dell’Ordine in questione poiché l’11 aprile 1814 con il Trattato di Fontainebleau egli aveva formalmente rinunciato ai troni di Francia e Italia “per sé ed i suoi discendenti” e tale rinuncia era stata ratificata da Inghilterra, Austria e Francia. Peraltro se l’Ordine era già sovrano era per conseguenza divenuto già indipendente da Napoleone che quindi non ne poteva più validamente disporre.
Che motivo avesse poi Napoleone di inventarsi dal nulla il nuovo titolo di “Balì” rimane un bel mistero, che certo non contribuisce a rendere credibile e verosimile la tesi dei “revivalisti”. Infine durante i “Cento Giorni” Napoleone con atto dato a Parigi il 13 maggio 1815 avrebbe confermato “..all’Ordine della Corona di Ferro, per il malaugurato caso di una sua eventuale sconfitta e di una nuova abdicazione, il privilegio di essere per il futuro un ORDINE SOVRANO agente come uno STATO AUTONOMO PRIVO DI TERRITORIO (sull’esempio dell’Ordine di Malta, che curiosamente proprio Napoleone nel 1798 aveva privato del possedimento dell’isola), ed al suo Gran Cancelliere di amministrare in sua vece l’Ordine Sovrano e di poter ampiamente legiferare in materia di nobiltà napoleonica, anche feudale, come erede dei suoi diritti sul Regno Italico”.

L’autore della frase surriportata non ci dice -per dimenticanza o volontaria omissione, chissà?- che in quel periodo Napoleone non era ritornato affatto Re d’Italia, per le cui terre scorrazzava invece Gioacchino Murat che tentò di unificare il paese sotto la propria Corona, ma invano, venendo costretto alla resa il 20 maggio con la capitolazione di Casalanza. Peraltro pure di tal privilegio del 13 maggio non abbiamo alcuna traccia e della sua esistenza ci sia permesso di dubitare, infatti non se ne trova traccia fra le carte ufficiali di quel periodo, conservate agli Archivi Nazionali di Francia, serie A F 4. Il riferimento alle prerogative feudali, poi, non può che sorprendere ed aumenta i dubbi, visto che la feudalità era stata abolita dalla Rivoluzione, come confermato da Napoleone stesso a Lione il 13 marzo 1815 Secondo gli autori del dissennato saggio sulla continuità del presente Ordine, dopo la morte di Napoleone il nuovo Gran Cancelliere Marchese Fontanelli avrebbe retto il Magistero da Modena, stranamente senza incontrare alcuna resistenza da parte dei restaurati Sovrani d’Austria-Este, e dopo di lui nel 1837 “…resse l’Ordine come Gran Cancelliere uno dei Cavalieri creati da Napoleone il 5/7/1809, giorno della battaglia di Wagram: il “Chef de Bataillon” Amedeo Barberi, Conte di Branzola, Consignore di Cantogno, Conte Palatino del S.R.I., Nobile in Villafranca Sabauda”.

Dal citato elenco del Bascapè non risulta alcuna concessione della Corona di Ferro in tale data. Peraltro il nome di Amedeo Barberi di Branzola non figura sotto alcun’altra data nei ruoli pubblicati dal Bascapè, il che ci sorprende alquanto. Infine dopo il Conte di Branzola nuovo Gran Cancelliere sarebbe stato “il Bali Gran Dignitario di Giustizia Jean Benoit Michel, 15° Principe di Saint Etienne, un nizzardo, Ufficiale medico e Chirurgo Maggiore di 1a Classe dell’esercito sardo”. Chi era dunque costui??? In una precedente versione cartacea di questa fanta-storia dell’Ordine egli era più modestamente indicato come “Nobile Maggiore Giovanni Benedetto Michele Levesi”.

Certo non ebbe la Corona di Ferro da Napoleone, ché il suo nome non compare nei ruoli dell’Ordine. Né gli elenchi ufficiali né il Libro d’Oro della Nobiltà del Regno d’Italia riportano una famiglia Levesi con il titolo di Principe di Santo Stefano, e tanto meno l’Elenco Storico Nobiliare edito dal S.M.O. di Malta. Forse egli era di origine francese, ma le più note opere ed elenchi francesi tacciono questo nome. Ciò è alquanto strano. Se egli nel 1857 era il 15° Principe di Saint-Etienne, dobbiamo dedurre che il titolo sia stato concesso (calcolando un secolo ogni tre generazioni) attorno al 1460: possibile che un così antico titolo principesco sia potuto passare inosservato???? Di lui sappiamo solo che, secondo quanto riportato nel sito, “il Re Vittorio Emanuele II lo nominò Cavaliere del nuovo Ordine della Corona d’Italia il 30-12-1868.

La città di Nizza gli intestò una via lungo la Promenade des Anglais, accanto alla sede dell’Ordine; la vicina città di La Trinité il viale d’accesso al Duomo”. Onestamente dubito che la Corona d’Italia gli fu concessa in quanto reggitore protempore di un sedicente ordine cavalleresco che peraltro non fu mai riconosciuto dal Regno d’Italia, e lo stesso dicasi riguardo alle due strade che gli furono dedicate: quella di Nizza si intitola “Rue du Docteur Levesi”, senza alcun titolo principesco, e lo stesso alla Trinité. Cosa ne sia stato di questo Ordine dopo la luogotenenza del Levesi non ci viene detto, né del resto cambierebbe alcunché. Sappiamo che negli anni ’50 operava in Italia un finto Ordine della Corona di Ferro, che fu incluso nel 1953 dalla Farnesina fra le onorificenze abusive: non sappiamo se vi sia un nesso con l’organizzazione attiva ai giorni nostri, probabilmente si tratta di una semplice omonimia.

E’ a metà degli anni ’90 che fa la sua comparizione l’attuale organizzazione, che si picca di essere stata riconosciuta come legittimo ordine cavalleresco dalla Repubblica Francese. A tal proposito ci sembra interessante soffermarci su alcune notizie riassunte in un breve scritto pubblicato sul sito dell’Ordine stesso: Caduto il 2° Impero l’Ordine venne riconosciuto legalmente dalla Repubblica Francese come Ordine storico del Regno d’Italia Napoleonico (legge 1-7-1901), con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale editrice delle leggi dello Stato (Journal Officiel n. 230-25, pag. 2775, repertorio n.81). Il suo status di Ordine Sovrano ed il potere come tale di conferire titoli nobiliari anche poggianti su predicati dell’ex Regno Italico è stato oggetto nel settembre 1998 di riconoscimento particolare (ex art. 5 legge 16-8-1961) da parte dello Stato con nuova registrazione alla Prefettura delle Alpi Marittime (dossier 2/21055). La legge 1-7-1901 non riguarda affatto gli ordini cavallereschi, che rientrano invece nella competenza esclusiva della Cancelleria della Legion d’Onore.

Al contrario essa, intitolata “del contratto di associazione” , assieme al successivo decreto 16-8-1901 disciplina il ben diverso fenomeno giuridico dell’associazionismo privato. La cosa, come si vede è ben diversa. Per la Repubblica Francese esiste solo una privata associazione culturale, soggetto di diritto dal 27 maggio 1998. Quanto poi alla legge 16- 8-1961 essa non esiste affatto, il che ci fa pensare che si tratti di un errore dell’autore, che infatti altrove parla di decreto legge 16-8-1901. Ugualmente soggette a comunicazione alla Prefettura (il Capo del Governo non c’entra nulla) sono le eventuali modifiche statutarie che -giova ripeterenon possono essere oggetto di sindacato di merito da parte della p.a. che si limita a prenderne atto. Segue un’attenta disanima di alcune affermazioni giuridiche che si rifanno alla legislazione francese relativamente all’associazionismo, puntualmente smentite dall’autore della pagina internet da cui abbiamo tratto questo articolo. La Cancelleria della Legion d’Onore, che è l’unico organo competente in Francia per tali questioni, ha più volte confermato “l’assenza di qualsiasi tipo di “riconoscimento” di questo sedicente Ordine da parte della Repubblica Francese, a cui comunque si opporrebbero gli articoli R. 160, R. 161, R. 172 e R. 173 del Code de la Légion d’Honneur et de la Médaille militaire “.

In particolare recita l’articolo R. 160: “Qualsiasi decorazione straniera, qualunque denominazione abbia, che non sia stata conferita da una potenza sovrana è dichiarata ottenuta illegalmente ed abusivamente”. Non diversa è la posizione giuridica del sedicente Ordine della Corona di Ferro nell’ordinamento italiano. Né il Ducato di Modena e Reggio, né il Regno di Sardegna, né poi il Regno d’Italia riconobbero mai l’esistenza di questo Ordine.
Il Regno di Sardegna si preoccupò solo di regolamentare l’uso delle insegne conferite da Napoleone durante il periodo del suo regno effettivo, mentre il Regno d’Italia -nella normativa nobiliare- si limitò ad ammettere il riconoscimento dei titoli concessi da Napoleone e dal solo Gioacchino Murat durante il loro regno effettivo, a condizione che fosse stato costituito il prescritto maggiorasco. La situazione non è diversa ai nostri giorni, sotto il vigore della Legge 178/51 che regola la materia, occupandosi in particolare agli articoli 7 e 8 dei cosiddetti “ordini non nazionali”. Come precisato dal Marchese Prof. Aldo Pezzana Capranica del Grillo (Rivista Araldica 1962, pp.155 e segg.) ciò che è decisivo per qualificare un Ordine come non nazionale, è che esso “sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall’ordinamento di uno Stato estero o da quello della Chiesa cattolica o dal diritto internazionale [per l’Ordine di Malta] “. Dapprincipio il Ministero degli Affari Esteri è stato molto rigido nell’applicare tale norma, contrariamente alla magistratura civile e penale che -in alcuni casi- ha commesso clamorosi errori sulla legittimità di alcuni falsi ordini. In particolare negli anni immediatamente successivi il citato Ministero diffuse un elenco di organizzazioni considerate “falsi ordini” e come tali perseguibili ai sensi dell’art. 8 della citata legge.
Fra questi era indicato un “Ordine della Corona di Ferro”.
Successivamente il Ministero nella nota n.022/363 del 29 luglio 1999, ha individuato le seguenti categorie: 1) Ordini nazionali di Stati esteri, ossia facenti parte del patrimonio araldico di una Nazione; 2) Ordini Pontifici, ossia di emanazione del Sommo Pontefice; 3) Ordini dinastici, nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia attualmente regnante: l’uso delle relative onoreficenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali; 4) Ordini dinastici non nazionali nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia ex sovrana; 5) Ordini sovrani, nei quali la sovranità deriva o da antichi possedimenti con carattere di sovranità o dall’avvenuto riconoscimento da parte di Sovrani o di Pontefici: l’uso delle relative onoreficenze è autorizzabile qualora vi sia la prova della già esistente sovranità territoriale o quando tale sovranità sia stata riconosciuta da Re, Imperatori o Sovrani Pontefici, e che possano dimostrare una continuità conforme al proprio ordinamento; 6) Ordini Magistrali il cui Gran Maestro non discende da famiglia ex sovrana, ovvero nei quali il Gran Magistero è elettivo e non ereditario: le onorificenze di tali Ordini sono autorizzabili solo nel caso che tali Ordini abbiano avuto un riconoscimento da almeno uno Stato estero (purché non esistano espresse norme in contrario o ragioni politiche lo sconsiglino) e pertanto, possano rientrare nell’ampio concetto di Ordini non nazionali; in caso contrario tali Ordini sono da considerare mere Associazioni di diritto privato che, nell’ipotesi in cui conferiscano onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, possono essere sanzionate ai sensi dell’art.8 della legge 178/51 Dai principi di massima contenuti nella suesposta nota, che peraltro non ha carattere definitivo, appare chiaro come l’Ordine della Corona di Ferro non rientri in nessuna di tali categorie: non è Ordine sovrano, come solo è l’Ordine di Malta, perché non ebbe mai effettiva sovranità territoriale né fu riconosciuto come tale; nemmeno è Ordine magistrale, categoria peraltro molto vaga e discutibile. Tuttavia con successiva nota n.022/713 del 13 dicembre 1999, il Ministero degli Affari Esteri elencò alcuni Ordini per i quali il Ministero riteneva teoricamente concedibile l’autorizzazione all’uso delle relative onorificenze.

Tra questi vi era il “Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro” ed infatti si sa che dal luglio 1999 furono rilasciati alcuni decreti di autorizzazione all’uso Il Ministero ai primi che -sorpresichiedevano delucidazioni si accontentava di argomentare che il cosiddetto Ordine era stato riconosciuto dal Ministero degli Esteri della Repubblica Francese e che la serie ininterrotta dei suoi dirigenti era stata sufficientemente dimostrata. Si è trattato però di una leggerezza, attesa la mancanza di riconoscimento dell’Ordine della Corona di Ferro da parte della Francia.

La Farnesina poi, nuovamente interpellata sull’argomento all’inizio dell’anno 2001, ha fatto sapere che la posizione di tale organizzazione è attualmente oggetto di indagine. CONCLUSIONI Al termine di queste brevi riflessioni alcuni punti dovrebbero essere chiari: 1) Non è storicamente provata la continuazione dell’Ordine dopo il trattato di Fontainebleau, né -se anche tale continuazione vi fu veramente- che ciò avvenne conformemente al diritto. 2) L’Ordine non è mai stato riconosciuto legittimamente come soggetto di diritto internazionale da alcuno stato sovrano. 3) L’Ordine non fu riconosciuto né dal Ducato di Modena e Reggio, né dal Regno di Sardegna, né dal Regno d’Italia, né furono riconosciuti i titoli nobiliari eventualmente concessi dall’Ordine. 4) Per la Repubblica Francese esso non è un ordine cavalleresco ma una mera privata associazione e non può legittimamente concedere decorazioni sul territorio francese. 5) L’Ordine non può dirsi pienamente e definitivamente riconosciuto in Italia come legittimo ordine cavalleresco nonostante che alcuni uomini di stato l’abbiano ricevuto. Ognuno a questo punto è libero di trarre le proprie conclusioni sull’intera vicenda e sull’opportunità o meno di accettare le onorificenze concesse dall’Ordine della Corona di Ferro

 

da www.geocities.com/coronaferrea/